Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 14.
(Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 14.
(Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

        1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 14-bis. - (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

        1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 14-bis. - (Misure cautelari) - 1. Identico.

        2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.         2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
        3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.         3. Identico.

        «Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far

        Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato


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cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito. CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
        2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.         2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
        3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:         3. Identico.

            a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

 

            b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

 

            c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».

 

        2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».

        2. Identico:

        «2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».

 
Articolo 14-bis.
(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
 

        1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

          2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli

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  obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.